2 luglio 2013 – COBAS/CODIR e SADIRS scrivono al Dipartimento Funzione Pubblica – Servizio n.1, che con circolare n. 120246 dell’8/8/2011, ha fornito istruzioni in merito alle richieste di liquidazione TFR e anticipazione TFR. Nell’individuare i soggetti destinatari del trattamento di TFR, – dipendenti (dirigenza e comparto) assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e dipendenti (dirigenza e comparto) assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio al 30/5/2000 o stipulato successivamente-, l’Amministrazione ha escluso, nei confronti dello stesso personale, la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento TFR, cosi’ come e’ invece previsto dall’art. 2120 c.c., in quanto “nessuna norma regionale, legislativa o contrattuale, disciplina oggi la materia dell’anticipazione del TFR, che pertanto sarà liquidato, in analogia alle istruzioni fornite dall’INPDAP, solo al momento della cessazione dal servizio del dipendente” .
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