Autore Topic: chiarimenti comma 3 art 22 della 9/15  (Letto 2572 volte)

johnny

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chiarimenti comma 3 art 22 della 9/15
« il: Agosto 06, 2018, 01:58:09 pm »
questo è un messaggio che ho fatto mio per avere chiarimenti dal Comitato di base. grazie.
L’impugnativa del comma 3 dell’art 22 è molto strana e potrebbe avere conseguenze non prevedibili. Ad un esame della Corte Costituzionale non potrebbe sfuggire il fatto che in pratica il comma 3 dell’art. 22 non è altro che una riapertura dei termini dell’istanza prevista dai commi 3 e 5 dell’art 52 della legge 9/2015.
Ma allora cosa è “materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 Cost. comma 1 lett. o) (“previdenza sociale”)? come riportato nel dispositivo di impugnazione?
E’ la riapertura dei termini di competenza statale??
Oppure è di competenza statale stabilire i requisiti per accedere alla pensione?
Se così fosse sarebbe incostituzionale non la norma che riapre i termini per la presentazione dell’istanza, ma la norma che stabilisce i requisiti per accedere al pensionamento anticipato, cioè gli art. 51 e 52 della Legge 9/2015.
E se fosse incostituzionale la norma del 2015 dovrebbero rientrare in servizio tutti quelli che ne hanno usufruito? E quelli che da qui’ al 2020 matureranno i requisiti potranno andare in pensione?
Ho l’impressione che il governo regionale con il comma 3 dell’art. 22 si sia esposto ad un’impugnativa che potrebbe avere conseguenze disastrose. Sarebbe stata sufficiente una semplice circolare che riaprisse i termini dell’art 52 della L.R. 9/2018.
Sull’impugnativa si dovrà esprime la Corte Costituzionale. Qualcuno conosce i tempi necessari per l’esame?