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  • TAR DI CATANIA: sancito il diritto di accesso agli atti dei vincitori di concorsi
    di Marcello Minio - (12 ottobre 2012 in Rassegna legale)

    Sentenza TAR CT SU ACCESSO ATTI CONCORSI

    Concorsi, storica sentenza del Tar di Catania
    Il secondo può accedere ai dati del vincitore

    Di Perla Maria Gubernale | 11 ottobre 2012

    Buone notizie per i dipendenti pubblici che credono di essere stati scavalcati illegittimamente in graduatoria. Adesso potranno richiedere di visionare il curriculum del collega che avrebbe usurpato loro il posto senza averne diritto. Lo sancisce la sezione distaccata di Catania del Tar siciliano, con una sentenza datata 5 settembre, che farà scuola per i prossimi casi di presunte ingiustizie su posizioni lavorative e concorsi nella pubblica amministrazione.

    Il caso riguarda un impiegato del comune di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, che loscorso gennaio si era rivolto al Tribunale amministrativo regionale perché riteneva di essere stato scartato per un lavoro che invece meritava. Secondo nella graduatoria del concorso pubblico interno per accedere alla posizione di responsabile del settore tecnico manutentivo, il ricorrente non ha ottenuto il posto che gli spettava dopo il pensionamento del vincitore perché sostituito da un collega nominato ad intuitu personae dal sindaco. Secondo l’aspirante funzionario scavalcato, però, al collega mancavano le qualifiche necessarie per quel ruolo di funzionario. Per questo, aveva richiesto di visionare il suo curriculum. Richiesta che però si era visto negare dal comune del Peloritano per «difetto di legittimazione».

    Ma il Tar catanese gli ha dato ragione, sancendo nella sentenza di accoglimento del ricorso che, nel caso specifico, il fascicolo personale del nuovo assunto – «limitatamente ai documenti che abbiano influenza sul provvedimento, compresi anche i titoli curriculari» – può essere consultato, per verificarne l’idoneità. I giudici hanno così obbligato il comune di Villafranca Tirrena a rendere accessibile al ricorrente la documentazione richiesta entro 30 giorni, senza tra l’altro poter indicare alcun profilo di discrezionalità nel conferimento della posizione organizzativa da parte del sindaco.




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