29 luglio 2019 – Il Cobas-Codir ha appreso informalmente che la governance dell’Amministrazione regionale avrebbe manifestato la volontà di predisporre il progressivo rientro del personale utilizzato in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni. Pur nella consapevolezza delle motivazioni certamente legate a carenza di personale per assolvere i compiti propri dell’Amministrazione, non possiamo sottovalutare, però, quali siano stati i motivi e le esigenze – molto spesso in capo alla stessa Regione Siciliana – che nel corso degli anni hanno determinato le diverse tipologie di assegnazioni temporanee in argomento.
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A proposito del rientro dell’assegnazione temporanea, ci sarebbe da aggiungere, che dall’ analisi della tabella elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica,nell’ambito del fabbisogno del personale,ect,ect. relativamente al personale in assegnazione temporanea di cui all’articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,si evidenzia , che non tutti gli enti (regionali) utilizzatori del personale in assegnazione temporanea, hanno lo stesso trattamento.
Come dire ci sono Enti di serie A e enti di serie B………
In particolare, per esempio la legge 8 del 17-5-2016 art 11 introduce un trattamento diverso (differenziato )
INFATTI
Art. 11. Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia
1. All’articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Al fine di assicurare l’attività di ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia siciliana, nelle more del riordino dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia e della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il personale del Dipartimento regionale dell’agricoltura del comparto non dirigenziale e per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale che presta servizio presso tali enti, svolgendo le attività previste dalle rispettive mansioni, il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell’Amministrazione regionale mentre il trattamento accessorio è a carico degli enti utilizzatori
nino