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	<title>Commenti a: Personale regionale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni. Il Cobas-Codir scrive al governo: no a rientri immotivati.</title>
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	<description>sindacato dipendenti della regione siciliana</description>
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		<title>Di: nino</title>
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		<dc:creator>nino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 04:31:16 +0000</pubDate>
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		<description>A proposito del rientro dell&#039;assegnazione temporanea, ci sarebbe da aggiungere, che   dall’ analisi della tabella elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica,nell&#039;ambito del fabbisogno del personale,ect,ect.   relativamente al personale in assegnazione temporanea di cui  all’articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,si  evidenzia ,   che non tutti gli enti  (regionali) utilizzatori del personale in assegnazione temporanea,  hanno lo stesso trattamento. 

Come dire ci sono Enti di serie A e enti di serie B.........

In particolare, per esempio     la legge  8 del 17-5-2016 art 11  introduce un trattamento diverso (differenziato )
INFATTI
    Art. 11. Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia 
1. All’articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Al fine di assicurare l’attività di ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia siciliana, nelle more del riordino dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia e della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il personale del Dipartimento regionale dell’agricoltura del comparto non dirigenziale e per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale che presta servizio presso tali enti, svolgendo le attività previste dalle rispettive mansioni, il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell’Amministrazione regionale mentre il trattamento accessorio è a carico degli enti utilizzatori

nino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito del rientro dell&#8217;assegnazione temporanea, ci sarebbe da aggiungere, che   dall’ analisi della tabella elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica,nell&#8217;ambito del fabbisogno del personale,ect,ect.   relativamente al personale in assegnazione temporanea di cui  all’articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,si  evidenzia ,   che non tutti gli enti  (regionali) utilizzatori del personale in assegnazione temporanea,  hanno lo stesso trattamento. </p>
<p>Come dire ci sono Enti di serie A e enti di serie B&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>In particolare, per esempio     la legge  8 del 17-5-2016 art 11  introduce un trattamento diverso (differenziato )<br />
INFATTI<br />
    Art. 11. Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia<br />
1. All’articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Al fine di assicurare l’attività di ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia siciliana, nelle more del riordino dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia e della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il personale del Dipartimento regionale dell’agricoltura del comparto non dirigenziale e per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale che presta servizio presso tali enti, svolgendo le attività previste dalle rispettive mansioni, il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell’Amministrazione regionale mentre il trattamento accessorio è a carico degli enti utilizzatori</p>
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