Inserito da: Benedetto Mineo
« il: Settembre 19, 2019, 10:31:52 pm »I futuri sposi possono scegliere di celebrare il matrimonio concordatario (cattolico con effetti civili) oppure con il solo rito civile o con il solo rito religioso. Dal punto di vista strettamente giuridico, tuttavia, nel nostro ordinamento due persone possono dirsi unite in matrimonio e diventano pertanto coniugi con tutti i conseguenti diritti e obblighi e tutele solo in caso di matrimonio concordatario o matrimonio con rito civile.
In queste due tipologie di matrimonio, infatti, grazie alla trascrizione dell’atto di matrimonio (atto pubblico) nei registri di stato civile, l’unione tra i partner è riconosciuta dalla legge.
Nel caso, invece, del matrimonio solo religioso, non si producono effetti civili; il matrimonio resta un atto semplicemente religioso e spirituale e i partner non possono beneficiare di quelle tutele garantite dalla legge statale solo a chi si è sposato con effetti civili.
Una di queste tutele è il congedo matrimoniale, riservato solo a chi si è sposato con il rito civile o concordatario. Il congedo matrimoniale è previsto anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
In queste due tipologie di matrimonio, infatti, grazie alla trascrizione dell’atto di matrimonio (atto pubblico) nei registri di stato civile, l’unione tra i partner è riconosciuta dalla legge.
Nel caso, invece, del matrimonio solo religioso, non si producono effetti civili; il matrimonio resta un atto semplicemente religioso e spirituale e i partner non possono beneficiare di quelle tutele garantite dalla legge statale solo a chi si è sposato con effetti civili.
Una di queste tutele è il congedo matrimoniale, riservato solo a chi si è sposato con il rito civile o concordatario. Il congedo matrimoniale è previsto anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.