I futuri sposi possono scegliere di celebrare il matrimonio concordatario (cattolico con effetti civili) oppure con il solo rito civile o con il solo rito religioso. Dal punto di vista strettamente giuridico, tuttavia, nel nostro ordinamento due persone possono dirsi unite in matrimonio e diventano pertanto coniugi con tutti i conseguenti diritti e obblighi e tutele solo in caso di matrimonio concordatario o matrimonio con rito civile.
In queste due tipologie di matrimonio, infatti, grazie alla trascrizione dell’atto di matrimonio (atto pubblico) nei registri di stato civile, l’unione tra i partner è riconosciuta dalla legge.
Nel caso, invece, del matrimonio solo religioso, non si producono effetti civili; il matrimonio resta un atto semplicemente religioso e spirituale e i partner non possono beneficiare di quelle tutele garantite dalla legge statale solo a chi si è sposato con effetti civili.
Una di queste tutele è il congedo matrimoniale, riservato solo a chi si è sposato con il rito civile o concordatario. Il congedo matrimoniale è previsto anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.