Il comma 8 dell'art. 1 LEGGE 10 luglio 2015, n. 12 "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali" ha stabilito che "Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 52 della L.r. 9/15, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.”
Ho già affrontato l'argomento sul mio blog. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni con i nostri legali che concordano con il sottoscritto e cioè che i termini di liquidazione della buonuscita decorrano dalla dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla data in cui si raggiunge il primo requisito pensionistico utile ai sensi della legge 201/2011 (requisito Fornero) così come previsto dalla Circolare Inps n. 154 del 17 Settembre 2015.
La modifica al comma 8 dell’art. 52 della L.r. 9/15, introdotta dall’art. 1 comma 8 della L.r. 12/15 è, a mio avviso, palesemente incostituzionale perché in contrasto con il resto del pubblico impiego nonché ai sensi dell’art. 14 lett. Q dello Statuto della Regione siciliana (lo stato giuridico ed economico dei dipendenti non può essere inferiore a quello degli impiegati civili dello Stato).
Al momento quelli disponibili ad intraprendere la via giudiziaria che sarà sicuramente lunga e tortuosa e che, in caso di rigetto del ricorso, potrebbero vedersi addebitate le spese legali, sono pochini.