Inserito da: zagor
« il: Ottobre 30, 2014, 11:46:54 am »Anche se il dipendente deve svolgere il proprio turno di lavoro durante l’orario di pranzo ha ugualmente diritto ai ticket per il pasto. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [1].
Secondo quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, al lavoratore spetta il diritto ai buoni pasto
- sia quando egli abbia terminato di lavorare durante la fascia oraria della pausa pranzo, ma i tempi di percorrenza “casa-lavoro” non gli consentono di raggiungere la propria abitazione (entro l’esaurirsi di tale fascia oraria) per mangiare;
- sia nel caso in cui, durante tale la fascia oraria, egli sia comunque impegnato al lavoro.
Per esempio, avrebbe diritto al ticket (o al pagamento del controvalore in denaro) il lavoratore che svolga il primo turno dalle 6.00/14.00 o dalle 14.00/22.00, coprendo cioè la fascia dell’ora di pranzo/cena. Infatti, in entrambe le ipotesi, tale orario gli impedisce di rientrare a casa per consumare nel primo caso il pranzo, nel secondo la cena.
Infatti, il dato centrale indicato dalla previsione contrattuale per fruire del ticket restaurant risiede nell’impossibilità per il lavoratore di consumare il pasto nella propria abitazione a causa dell’orario di lavoro in cui è impegnato.
-secondo la mia modestissima opinione il buono pasto ci toccherebbe tutti i giorni, almeno a quelli pendolari che per raggiungere casa dal posto di lavoro impiegano una vita!!!!!!!!!!!!???!!!!!!
Secondo quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, al lavoratore spetta il diritto ai buoni pasto
- sia quando egli abbia terminato di lavorare durante la fascia oraria della pausa pranzo, ma i tempi di percorrenza “casa-lavoro” non gli consentono di raggiungere la propria abitazione (entro l’esaurirsi di tale fascia oraria) per mangiare;
- sia nel caso in cui, durante tale la fascia oraria, egli sia comunque impegnato al lavoro.
Per esempio, avrebbe diritto al ticket (o al pagamento del controvalore in denaro) il lavoratore che svolga il primo turno dalle 6.00/14.00 o dalle 14.00/22.00, coprendo cioè la fascia dell’ora di pranzo/cena. Infatti, in entrambe le ipotesi, tale orario gli impedisce di rientrare a casa per consumare nel primo caso il pranzo, nel secondo la cena.
Infatti, il dato centrale indicato dalla previsione contrattuale per fruire del ticket restaurant risiede nell’impossibilità per il lavoratore di consumare il pasto nella propria abitazione a causa dell’orario di lavoro in cui è impegnato.
-secondo la mia modestissima opinione il buono pasto ci toccherebbe tutti i giorni, almeno a quelli pendolari che per raggiungere casa dal posto di lavoro impiegano una vita!!!!!!!!!!!!???!!!!!!